NORMATIVA VIGENTE SULL'ACQUISTO ED UTILIZZO DEGLI SPRAY O.C.

In Italia il porto e l'utilizzo degli spray al peperoncino (Spray O.C.) è regolamentato dal Decreto Ministeriale n.103 del 12 Maggio 2011.
La nuova normativa regola la libera vendita di spray a base di Oleoresin Capsicum (O.C.) dietro precisi parametri.
Prima di procedere all'acquisto di uno spray O.C., è necessario verificare che rispetti le norme imposte dalle leggi italiane.
Tale indicazione deve essere riportata sulla confezione del prodotto.
Inoltre, è fondamentale prestare attenzione se si comprano spray O.C. prodotti in altre nazioni, fabbricati con standard di sicurezza e omologati da legislazioni differenti da quelle italiane
DECRETO MINISTERIALE n.103 DEL 12 MAGGIO 2011
Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n.110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum (OC) e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche:
ARTICOLO 1
a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 %, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5%
c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.
2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi.

ARTICOLO. 2
1. Sui prodotti di cui all'articolo 1 importati o immessi sul territorio nazionale devono essere riportate, in lingua italiana visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:
a) denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16.
2.  La confezione dei prodotti di cui al comma 1 deve riportare:
a) nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore, ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore;
b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantità' di miscela e tutte le sue componenti;
c) le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che l'uso dei prodotti e' consentito solo
per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità';
d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo  e l'avvertenza irritante
3. Le indicazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella confezione dei prodotti.
4. Per l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina pure la sicurezza degli stessi prodotti.